Art. 6. Divieto di cumulo, incompatibilita', aspettativa e interruzioni Per quanto previsto dal precedente art. 5 gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. E' fatto obbligo, per il titolare dell'assegno, di porsi in aspettativa nel caso di dipendente di amministrazione pubblica e di non avere rapporti di lavoro subordinato di ruolo con terzi, per la durata dell'incarico. In caso cio' avvenga, il contratto si risolve automaticamente. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono svolgere attivita' professionali ovvero altre attivita' di lavoro autonomo, dandone comunicazione alla struttura, a condizione che l'attivita': sia compatibile con l'esercizio dell'attivita' di ricerca; non comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita' di ricerca svolta dal titolare di assegno; non rechi, in relazione alle attivita' svolte, pregiudizio all'Ateneo. Compatibilmente con le attivita' di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione della struttura, sentito il responsabile scientifico, i titolari di assegno possono partecipare all'esecuzione di ricerca e consulenze per conto terzi commissionate all'Universita' di Macerata, ai sensi del vigente regolamento amministrativo-contabile, e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalita' stabilite dalle norme regolamentari in materia. L'attivita' di ricerca e l'assegno possono essere interrotti per servizio militare, gravidanza, per la durata del congedo obbligatorio previsto dalla normativa vigente, e malattia fermo restando che l'intera durata dell'assegno non puo' essere ridotta a causa delle suddette interruzioni.