Art. 6.

   Divieto di cumulo, incompatibilita', aspettativa e interruzioni

    Per quanto previsto dal precedente art. 5 gli assegni non possono
essere  cumulati  con  altre  borse  di  studio  a  qualsiasi  titolo
conferite,   tranne   quelle  concesse  da  istituzioni  nazionali  o
straniere  utili  ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca dei titolari di assegni.
    E'  fatto  obbligo,  per  il  titolare  dell'assegno, di porsi in
aspettativa  nel  caso di dipendente di amministrazione pubblica e di
non  avere  rapporti di lavoro subordinato di ruolo con terzi, per la
durata  dell'incarico.  In caso cio' avvenga, il contratto si risolve
automaticamente.
    Fermo  restando  l'integrale  assolvimento  dei propri compiti, i
titolari  di  assegni possono svolgere attivita' professionali ovvero
altre  attivita'  di  lavoro  autonomo,  dandone  comunicazione  alla
struttura, a condizione che l'attivita':
      sia compatibile con l'esercizio dell'attivita' di ricerca;
      non  comporti  un  conflitto  di  interessi  con  la  specifica
attivita' di ricerca svolta dal titolare di assegno;
      non  rechi,  in  relazione  alle  attivita' svolte, pregiudizio
all'Ateneo.
    Compatibilmente  con  le  attivita'  di  ricerca loro assegnate e
previa   autorizzazione  della  struttura,  sentito  il  responsabile
scientifico, i titolari di assegno possono partecipare all'esecuzione
di ricerca e consulenze per conto terzi commissionate all'Universita'
di     Macerata,     ai     sensi     del     vigente     regolamento
amministrativo-contabile,  e  alla ripartizione dei relativi proventi
secondo le modalita' stabilite dalle norme regolamentari in materia.
    L'attivita'  di ricerca e l'assegno possono essere interrotti per
servizio militare, gravidanza, per la durata del congedo obbligatorio
previsto  dalla  normativa  vigente,  e  malattia  fermo restando che
l'intera  durata  dell'assegno  non puo' essere ridotta a causa delle
suddette interruzioni.