Art. 10.
    Il  pubblico  dipendente risultante vincitore e' ammesso ai corsi
di  dottorato  di  ricerca, previo collocamento fin dall'inizio e per
tutta  la  durata  del  corso, in congedo straordinario per motivi di
studio  senza  assegni ed usufruisce della borsa di studio qualora si
collochi nei posti utili previsti dalla graduatoria.
    Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai fini della
progressione  di  carriera  e  del  trattamento  di  quiescenza  e di
previdenza.