Art. 10. Il pubblico dipendente risultante vincitore e' ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, previo collocamento fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ed usufruisce della borsa di studio qualora si collochi nei posti utili previsti dalla graduatoria. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.