Art. 7. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle prove. E' ammesso alla/e prova/e orale/i il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. In caso di piu' prove scritte sara' considerata la media tra le prove stesse che dovra' risultare non inferiore a 40/60. La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60. In caso di piu' prove orali sara' considerata la media tra le prove stesse che dovra' risultare non inferiore a 40/60. Alla fine di ogni seduta dedicata alla/e prova/e orale/i la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Al termine di tutte le prove d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei punteggi ottenuti (max 120/120) dai candidati nelle singole prove.