Art. 7.
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle prove.
    E'   ammesso  alla/e  prova/e  orale/i  il  candidato  che  abbia
conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. In
caso  di  piu'  prove scritte sara' considerata la media tra le prove
stesse che dovra' risultare non inferiore a 40/60.
    La  prova  orale si intende superata solo se il candidato ottenga
un punteggio non inferiore a 40/60. In caso di piu' prove orali sara'
considerata  la  media  tra  le prove stesse che dovra' risultare non
inferiore a 40/60.
    Alla  fine  di  ogni  seduta  dedicata  alla/e prova/e orale/i la
commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
dei   voti  da  ciascuno  riportati  nella  prova  stessa.  L'elenco,
sottoscritto  dal  presidente  e dal segretario della commissione, e'
affisso  nel medesimo giorno nell'albo del dipartimento presso cui si
e' svolta la prova.
    Al  termine  di  tutte le prove d'esame la commissione compila la
graduatoria  generale  di merito, sulla base della somma dei punteggi
ottenuti (max 120/120) dai candidati nelle singole prove.