Art. 10.
    Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno,  ad  assumere  servizio in via provvisoria, sotto riserva di
accertamento  del  possesso dei requisiti prescritti per la nomina ed
e' assunto in prova.
    Il  vincitore dovra' inoltre assumere servizio entro dieci giorni
dalla sottoscrizione del contratto.
    Entro  il  termine  perentorio di trenta giorni dalla stipula del
contratto  il  vincitore  del  concorso  pubblico  dovra' produrre la
seguente documentazione:
      1) certificato   medico   in   bollo   rilasciato  dall'Azienda
sanitaria  locale  o  da un medico militare o da un medico condotto o
dall'Ufficiale  sanitario attestante la sana e robusta costituzione e
l'idoneita'  fisica  e psichica all'impiego. Qualora il candidato sia
affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione
e  indicare  se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio
suddetto. Nel certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato
eseguito  l'accertamento  sierologico del sangue previsto dall'art. 7
della  legge  25 luglio 1956, n. 837. Tale certificato deve essere di
data  non  anteriore  a  sei  mesi dalla data della rettorale con cui
viene  richiesto. L'amministrazione si riserva, comunque, la facolta'
di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di
fiducia;
      2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio  1968,  15  e  dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
        a) data e luogo di nascita;
        b) cittadinanza;
        c) godimento dei diritti politici;
        d) la  posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
        e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
        f) il numero del codice fiscale;
        g) la composizione del nucleo familiare;
        h) titolo di studio;
        i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze  dello  Stato,  di enti pubblici o di aziende private e se
fruisca,  comunque,  di  redditi  di  lavoro  subordinato  ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria,  ne'  alcuna  professione  e  di  non coprire cariche in
societa'  costituite  a  fine  di  lucro.  Detta  dichiarazione  deve
contenere   le   eventuali   indicazioni   concernenti  le  cause  di
risoluzione  di precedenti rapporti di impiego (art. 1 lettera g) del
decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve
essere rilasciata anche se negativa.
    A  termine  dell'ultimo comma del gia' citato art. 11 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   3 maggio  1957,  n. 686,  gli
appartenenti  al  personale  statale  di  ruolo devono presentare nel
termine  sopra  indicato una copia integrale dello stato matricolare,
il  certificato medico, la dichiarazione di cui al punto 2 per quanto
riguarda  il  titolo  di  studio e sono esonerati dalla presentazione
degli   altri   documenti   di  rito.  In  sostituzione  dello  stato
matricolare   il   vincitore   potra'   presentare  la  dichiarazione
sostitutiva  di  certificazione,  cosi' come previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1999, n. 403.
    I  candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera
i  documenti  di  cui  all'art. 7  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purche' esibiscano il certificato
di  poverta',  ovvero  quanto  risulti  dai  documenti stessi la loro
condizione    di   indigenza   mediante   citazione   degli   estremi
dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    Qualora  non  venga  prodotta  entro  il termine di trenta giorni
dalla  stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva
la  possibilita'  di una proroga dello stesso termine a richiesta del
vincitore  nel  caso  di comprovato impedimento, da rappresentare per
iscritto   e  prima  della  scadenza,  si  provvedera'  all'immediata
risoluzione del contratto di lavoro.