Art. 11.

                   Svolgimento del corso-concorso

    1. Il corso-concorso di formazione e' organizzato e gestito dalla
Scuola  di  cui  all'art. 17,  comma  77, della legge 15 maggio 1997,
n. 127,  la quale provvedera' a definire le modalita' di svolgimento,
le  articolazioni  ed  i  contenuti  didattici.  Alla  stessa  Scuola
compete,  inoltre, la determinazione e l'espletamento delle verifiche
semestrali,  volte  ed  accertare l'apprendimento dei partecipanti, e
dell'esame   finale   del  corso,  nonche'  il  conseguente  rilascio
dell'abilitazione.
    2. Il corso si svolgera' in sedi da stabilire secondo le esigenze
organizzative   della   Scuola,   che   provvedera'   a  disporre  la
destinazione  dei partecipanti, dandone tempestiva comunicazione agli
stessi.
    3.  Gli  enti  locali  presso  i  quali,  al termine del corso, i
partecipanti   svolgeranno   il  tirocinio  pratico  semestrale  sono
individuati  dalla Scuola d'accordo con gli organismi associativi dei
comuni e delle province.
    4.  L'approvazione  della  graduatoria finale del corso-concorso,
compilata  dalla Scuola, e le conseguenti iscrizioni all'Albo sono di
competenza del Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia.