Art. 2. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); b) idoneita' fisica all'impiego; c) godimento dei diritti politici; d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; e) diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche. 2. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione. 3. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, oppure siano stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato. 4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e' disposta con provvedimento motivato del direttore generale.