Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    1.  Per  l'ammissione  al  concorso e' necessario che i candidati
siano in possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
      b) idoneita' fisica all'impiego;
      c) godimento dei diritti politici;
      d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
      e) diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o
scienze politiche.
    2.  I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione.
    3.  Non  sono  ammessi  al  concorso  coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato  politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  ai  sensi dell'art. 127, comma 1,
lettera  d),  del  testo  unico  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, oppure siano stati interdetti
dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
    4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
e' disposta con provvedimento motivato del direttore generale.