Art. 9.

             Graduatoria di ammissione al corso-concorso

    1.  La  graduatoria di ammissione al corso-concorso di formazione
e'  compilata  dalla  commissione  giudicatrice  ed  e' approvata dal
Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia. Tale graduatoria
e'  formulata  in  base al punteggio finale conseguito dai candidati,
espresso in cinquantesimi, che risulta dalla somma dei voti delle tre
prove scritte e del voto dell'esame orale. A parita' di punteggio, si
tiene  conto  dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    2. Sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi a partecipare
al  corso-concorso  di  formazione  i candidati che, al termine delle
prove,  risultino  collocati  nei  primi  posti  della graduatoria di
merito,  in  numero pari a quello dei soggetti da iscrivere all'Albo,
incrementato del 30%.
    3.  Nelle  sedi dell'Agenzia e' affisso l'elenco degli ammessi al
corso-concorso,  con i relativi punteggi. Della data di affissione di
tale  elenco  e'  data  comunicazione  ai  candidati  mediante avviso
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie  speciale  - nei
successivi  quindici  giorni  all'approvazione  della  graduatoria da
parte  del  Consiglio  nazionale  di amministrazione dell'Agenzia. Ai
candidati  ammessi viene data comunicazione anche a mezzo telegramma,
inviato all'indirizzo indicato nella domanda.
    4.  Eventuali  reclami  contro  la  graduatoria  di ammissione al
corso-concorso  possono  essere proposti entro e non oltre il termine
di  sette  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  dell'elenco  degli
ammessi.  Detti reclami devono essere avanzati esclusivamente a mezzo
telegramma,  indicando  il  cognome,  il  nome, il codice fiscale del
candidato e le motivazioni del reclamo stesso.
    5. Entro sette giorni dalla data di ricevimento del telegramma di
comunicazione dell'avvenuta ammissione, i candidati ammessi devono, a
pena di decadenza, confermare, sempre a mezzo telegramma, l'impegno a
partecipare al corso-concorso.
    6.  Ai candidati ammessi che prima dell'avvio del corso rinuncino
esplicitamente  allo stesso, o che siano dichiarati decaduti ai sensi
del  precedente  comma 5 o del successivo art. 10, subentrano i primi
non  ammessi  in  ordine  di  graduatoria. Sono, inoltre, esclusi dal
corso  coloro  i  quali  non  si presentino all'avvio delle attivita'
formative senza giustificato motivo.