Art. 9. Graduatoria di ammissione al corso-concorso 1. La graduatoria di ammissione al corso-concorso di formazione e' compilata dalla commissione giudicatrice ed e' approvata dal Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia. Tale graduatoria e' formulata in base al punteggio finale conseguito dai candidati, espresso in cinquantesimi, che risulta dalla somma dei voti delle tre prove scritte e del voto dell'esame orale. A parita' di punteggio, si tiene conto dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. Sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi a partecipare al corso-concorso di formazione i candidati che, al termine delle prove, risultino collocati nei primi posti della graduatoria di merito, in numero pari a quello dei soggetti da iscrivere all'Albo, incrementato del 30%. 3. Nelle sedi dell'Agenzia e' affisso l'elenco degli ammessi al corso-concorso, con i relativi punteggi. Della data di affissione di tale elenco e' data comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - nei successivi quindici giorni all'approvazione della graduatoria da parte del Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia. Ai candidati ammessi viene data comunicazione anche a mezzo telegramma, inviato all'indirizzo indicato nella domanda. 4. Eventuali reclami contro la graduatoria di ammissione al corso-concorso possono essere proposti entro e non oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ammessi. Detti reclami devono essere avanzati esclusivamente a mezzo telegramma, indicando il cognome, il nome, il codice fiscale del candidato e le motivazioni del reclamo stesso. 5. Entro sette giorni dalla data di ricevimento del telegramma di comunicazione dell'avvenuta ammissione, i candidati ammessi devono, a pena di decadenza, confermare, sempre a mezzo telegramma, l'impegno a partecipare al corso-concorso. 6. Ai candidati ammessi che prima dell'avvio del corso rinuncino esplicitamente allo stesso, o che siano dichiarati decaduti ai sensi del precedente comma 5 o del successivo art. 10, subentrano i primi non ammessi in ordine di graduatoria. Sono, inoltre, esclusi dal corso coloro i quali non si presentino all'avvio delle attivita' formative senza giustificato motivo.