Art. 12.
                      Applicazione del C.C.N.L.
   Il  vincitore  sara' assunto in prova nella categoria D, posizione
economica  1- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
di  cui  al C.C.N.L. vigente. Il periodo di prova ha la durata di tre
mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
   Decorsa  la  meta'  del  periodo  di  prova di cui al comma 1, nel
restante  periodo  ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in
qualsiasi  momento  senza  obbligo  di  preavviso  ne'  di indennita'
sostitutiva  del  preavviso.  Il  recesso  opera  dal  momento  della
comunicazione  alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve
essere motivato.
   Decorso  il  periodo  di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto  da  una  delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
   In   caso  di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.