Art. 9.
        Formazione e approvazione della graduatoria di merito
   Espletate   le   prove  del  concorso,  la  commissione  forma  la
graduatoria generale di merito.
   La  graduatoria  verra' formata secondo l'ordine decrescente della
votazione,  costituita  dalla  somma  della media dei voti conseguiti
nelle  due  prove  scritte  e  della votazione conseguita nella prova
orale.
   Verra'   dichiarato  vincitore,  nel  limite  del  posto  messo  a
concorso,   il  candidato  utilmente  collocatosi  nella  graduatoria
generale  di  merito,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle
preferenze previste dall'art. 8.
   La   graduatoria   del  vincitore  sara'  successivamente  affissa
all'albo   dell'ufficio   del   personale  tecnico  amministrativo  e
bibliotecario.  Di  tale affissione sara' data comunicazione mediante
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale, dalla cui data decorrono i
termini per eventuali impugnative.
   La  graduatoria  di  merito  rimane  efficace  per  un  termine di
trentasei  mesi  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  sopraccitata affissione per eventuali coperture di posti per i
quali  il  concorso  e'  stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
   Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.