Art. 4.

                      Commissione giudicatrice


   Ogni  commissione incaricata della valutazione dei candidati sara'
nominata con decreto del Rettore e composta da tre membri effettivi e
da  uno  o  piu'  membri  supplenti,  scelti  tra  i  professori ed i
ricercatori  universitari  di  ruolo anche di altri Atenei italiani e
stranieri,  esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche
cui  si  riferisce  il Corso, cui possono essere aggiunti non piu' di
due  esperti,  anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle
strutture pubbliche e private di ricerca.