Art. 9.

                           Borse di studio


   Le  borse  di studio, il cui numero e' indicato al precedente art.
1,  vengono  assegnate  agli aventi diritto secondo l'ordine definito
nelle rispettive graduatorie finali di merito.
   A parita' di merito, la preferenza viene stabilita con riferimento
alla  situazione  economica  dei  candidati, determinata ai sensi del
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e
successive  modificazioni.  Ai  candidati che si trovano a parita' di
merito  sara'  chiesto  tramite  e-mail  e/o telegramma di presentare
espressa attestazione I.S.E.E. deIII.N.P.S. ai fini della valutazione
della  situazione  economica  entro  il termine perentorio, a pena di
decadenza,  di  quattro  giorni,  che decorre dal giorno successivo a
quello di invio della e-mail e/o telegramma.
   L'importo annuale delle borse di studio ammonta a € 13.638,48
(salvo  successive  modifiche  normative), assoggettato al contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
   Le  borse sono confermate con il passaggio dei dottorandi all'anno
successivo,  salvo  motivata  delibera  contraria  del  collegio  dei
docenti.
   Il  pagamento  delle  borse  di studio viene effettuato attraverso
rate bimestrali posticipate.
   Le  borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio o forme di sussidio a carico del bilancio universitario e/o
dello  Stato,  fatta eccezione per quelle previste per integrare, con
soggiorni all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando.
   L'importo  delle  borse  di  studio  e'  aumentato,  per eventuali
periodi di soggiorno all'estero, nella misura del 50%.