Art. 9. Borse di studio Le borse di studio, il cui numero e' indicato al precedente art. 1, vengono assegnate agli aventi diritto secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito. A parita' di merito, la preferenza viene stabilita con riferimento alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. Ai candidati che si trovano a parita' di merito sara' chiesto tramite e-mail e/o telegramma di presentare espressa attestazione I.S.E.E. deIII.N.P.S. ai fini della valutazione della situazione economica entro il termine perentorio, a pena di decadenza, di quattro giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di invio della e-mail e/o telegramma. L'importo annuale delle borse di studio ammonta a € 13.638,48 (salvo successive modifiche normative), assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. Le borse sono confermate con il passaggio dei dottorandi all'anno successivo, salvo motivata delibera contraria del collegio dei docenti. Il pagamento delle borse di studio viene effettuato attraverso rate bimestrali posticipate. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio o forme di sussidio a carico del bilancio universitario e/o dello Stato, fatta eccezione per quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando. L'importo delle borse di studio e' aumentato, per eventuali periodi di soggiorno all'estero, nella misura del 50%.