Art. 8.
                   Preferenze a parita' di merito

   I  candidati che intendono far valere i titoli che danno diritto a
preferenza  a  parita'  di  merito  devono indicarli nella domanda di
partecipazione  alla  selezione  ed  allegare alla stessa la relativa
documentazione,   in  originale,  in  copia  autenticata  o  mediante
autocertificazione  o dichiarazione sostitutiva di atto notorio cosi'
come previsti dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegati B e C). Si fa presente,
altresi', che le dichiarazioni mendaci o false, oltre che punibili ai
sensi  del  codice  penale e delle leggi speciali in materia, possono
nei   casi  piu'  gravi,  comportare  l'interdizione  temporanea  dai
pubblici   uffici,   ferma   restando   la   decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
   Dai   documenti   stessi  o  dalla  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione  dovra'  risultare  in  modo  chiaro  il  possesso del
requisito   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
   I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
    1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4)  i  mutilati  ed  invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
    5) gli orfani di guerra;
    6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7)  gli  orfani  dei  caduti  di  servizio nel settore pubblico e
privato;
    8) i feriti in combattimento;
    9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
    16)   coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
    17)  coloro  che  abbiano  prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
    18)  i  coniugati  e  i  non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
    19) gli invalidi ed i mutilati civili;
    20)   militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
   A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
    b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
    c) minore eta'.