Art. 11.

                       Assunzione in servizio


   I  candidati  e  candidate dichiarati vincitori saranno invitati a
stipulare,  ai  sensi  del  vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro   del   personale   del  comparto  «Ministeri»,  un  contratto
finalizzato  all'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  a tempo
indeterminato per l'area III F1, profilo professionale di Funzionario
Tecnico.
   Il  contratto  individuale  specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti, anche per le
cause  di  risoluzione  e per i termini di preavviso. E' in ogni caso
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della  procedura di reclutamento che ne ha costituito
il  presupposto.  Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato e'
regolato  dal  contratto  individuale,  dai  contratti  collettivi di
comparto  e  di  amministrazione, dalle disposizioni di legge e dalle
normative comunitarie.
   Il rapporto di lavoro e' immediatamente risolto in caso di mancata
assunzione  in  servizio  del  vincitore  o  vincitrice  nel  termine
assegnato  nel  contratto,  salvo comprovati e giustificati motivi di
impedimento;  in  tal  caso  l'amministrazione,  valutati  i motivi e
compatibilmente  con  le esigenze di funzionamento dei propri uffici,
proroga il termine per l'assunzione.
   Il  trattamento  economico  spettante  ai  vincitori  e vincitrici
all'atto  dell'assunzione in servizio corrisponde a quello per l'area
III F1.
   Il  periodo  di  prova  ha la durata di quattro mesi; decorso tale
periodo  senza  che  il  rapporto  di lavoro sia stato risolto da una
delle parti, il dipendente o la dipendente si intende confermato/a in
servizio   e   gli/le  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.