Art. 2.

                       Requisiti di ammissione


   Sono ammesse persone di entrambi i sessi.
   Per  l'ammissione  al  concorso  pubblico  di  cui  all'art.  1 e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
    1) eta' non inferiore agli anni diciotto;
    2) cittadinanza italiana, ovvero quella di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
    3) idoneita' fisica all'impiego;
    4) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i
candidati di sesso maschile);
    5) godimento dei diritti civili e politici;
    6) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente;
    7)  di  non  essere  stato  destituito/a  dall'impiego presso una
pubblica  amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto/a
da  altro  impiego  statale  ai  sensi dell'art. 127, lettera d), del
testo  unico  10  gennaio  1957,  n.  3,  salva  l'applicazione della
sentenza  della Corte Costituzionale n. 329 dell'11 e 27 luglio 2007,
ne'  di essere stato licenziato/a ai sensi dell'art. 25 del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro comparto Ministeri, sottoscritto in
data  16  maggio  1995,  ovvero dell'art. 13 del successivo contratto
stipulato  il  12 giugno 2003, ne' di essere stato/a interdetto/a dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
    8) buona conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese;
    9)  buona  conoscenza  dei  programmi  informatici  di  base e di
internet;
    10) possesso del seguente titolo di studio:
     laurea   specialistica,   oggi   denominata  Laurea  Magistrale,
conseguita  presso una Universita' della Repubblica italiana o presso
un  Istituto  di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad
una   delle   seguenti   classi   di   laurea:  classe  delle  lauree
specialistiche in Ingegneria Civile (28/S) ovvero titolo equipollente
secondo il precedente ordinamento.
   Sono,  altresi',  ammessi  i  candidati  e  candidate  che abbiano
conseguito  un  titolo  di studio all'estero riconosciuto, secondo le
vigenti disposizioni, equipollente ad una delle lauree sopra indicate
ai  fini  della  partecipazione  ai pubblici concorsi. Sara' cura dei
candidati utilmente classificati nella graduatoria generale di merito
produrre il provvedimento da cui risulti la suddetta equipollenza.
   Ai  sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  n.  174/1994,  i  cittadini e cittadine degli Stati membri
dell'Unione  europea  devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti
della pubblica amministrazione, anche i seguenti requisiti:
    a)  godere  dei  diritti  civili  e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
    b)  essere  in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
    c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
   Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati
e   candidate  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico.
   Resta  ferma  la  facolta'  per  l'Amministrazione di disporre, in
qualsiasi   momento,   anche   successivamente  all'espletamento  del
concorso  pubblico,  cui  pertanto  i  candidati  e candidate vengono
ammessi  con riserva, l'esclusione dal concorso pubblico con motivato
provvedimento, per difetto dei prescritti requisiti, per inosservanza
delle  disposizioni relative all'esatta compilazione della domanda di
ammissione  e/o  per  l'inoltro della stessa domanda oltre il termine
previsto dal successivo articolo 3.