Art. 4.

                      Commissione esaminatrice


   La  commissione esaminatrice sara' nominata, con provvedimento del
direttore generale della Direzione generale per i servizi interni del
Ministero  delle  attivita' produttive, ai sensi dell'art. 9, decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   Saranno  rispettate  salva  comprovata  impossibilita'  le vigenti
disposizioni  in  materia di pari opportunita' a favore del personale
femminile.