Art. 10. Obblighi dei dottorandi Il dottorando e' tenuto a seguire scrupolosamente tutte le prescrizioni stabilite dalla New York University - Sackler Institute, presso cui si svolgera' principalmente l'attivita' di studio e di ricerca. Qualora la New York University giudicasse in termini negativi il rendimento accademico oppure il comportamento personale del dottorando, la stessa Universita' ha il diritto di decretare, previa consultazione con l'Universita' degli studi di Milano, l'espulsione del dottorando dai corsi e dai servizi offerti.