Art. 11.

                      Conseguimento dei titoli


   I  titoli  di  dottore  di  ricerca  e di Ph.D si conseguiranno al
termine   del  ciclo  di  dottorato,  a  conclusione  della  prevista
attivita'  di  ricerca  valutata  positivamente  sia  dalla  New York
University, sia dall'Universita' degli studi di Milano.