Art. 2.

                       Requisiti di ammissione


   1.  Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma   di   istruzione  secondaria  superiore  di  perito  agrario
conseguito  presso  un  istituto tecnico agrario statale, paritario o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano:
    A)  completato  un  periodo  biennale di pratica presso un perito
agrario  o  un  dottore  in  scienze  agrarie o forestali iscritti ai
rispettivi  albi  professionali  da  almeno  un quinquennio (art. 10,
comma 2, legge n. 54/1991);
    B)  completato un periodo triennale di attivita' tecnico agricola
subordinata,  anche al di fuori di uno studio professionale (art. 10,
comma 2, legge n. 54/1991);
    C)  frequentato,  con  esito  positivo,  corsi  di  istruzione  e
formazione  tecnica  superiore,  della  durata  di  quattro semestri,
comprensivi  di  tirocini  non  inferiori  a sei mesi coerenti con le
attivita'  libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001). I collegi
provinciali  dei  periti  agrari  accertano  la  sussistenza di detta
coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri uniformi sul territorio
nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,   preclusivi
dell'ammissione  agli  esami,  sono  tempestivamente  notificati agli
interessati.
   2.  Alla  sessione  d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso,  alla  data  del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
    D) diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata
(art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001
e relativa tabella A);
    E)  lauree,  comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla
tabella  D  allegata  (art.  55,  commi 1 e 2, decreto del Presidente
della Repubblica n. 328/2001).
   3.  Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte  durante  il  corso  degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni  stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
istituti  di  istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di  formazione  professionale  o  tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).