Art. 3.

                            Sedi di esame


   1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici agrari statali elencati
nella  tabella  A  allegata  alla  presente  ordinanza.  Gli esami si
svolgono in sede regionale o interregionale.
   2.   Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati  nell'art.  9  del  regolamento,  possono  essere costituite
commissioni   per  candidati  provenienti  da  diverse  sedi  o  piu'
commissioni operanti nella medesima localita'.
   3.  Qualora  gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero
risultare   inutilizzabili   per   motivi   contingenti,  ovvero  per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande  pervenute  ecceda  le  possibilita' ricettive dell'istituto,
possono  essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche
presso  istituti,  della  stessa o di altra provincia, non menzionati
nella detta tabella.
   4.  Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e  3  viene  dato  tempestivo  avviso ai candidati interessati per il
tramite  dei  collegi  presso  i  quali,  secondo quanto disposto dal
successivo art. 4, sono presentate le domande.