Art. 7.

                       Adempimenti dei collegi


   1.  Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande,  i  collegi verificano la regolarita' delle domande ricevute
ed  utilmente  prodotte  e,  compiuto  ogni opportuno accertamento di
competenza,  comunicano  al Ministero della Istruzione, Universita' e
Ricerca   entro  la  data  del  30  aprile  2009,  a  mezzo  fax  (n.
06/58492602),  il  numero dei candidati ammessi a sostenere gli esami
ai   fini  della  determinazione  del  numero  delle  commissioni  da
nominare.   Detta   comunicazione   deve   essere   inoltrata   anche
nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda e viene effettuata,
a cura dei medesimi collegi, anche al collegio nazionale.
   2.  Alla suddetta comunicazione ciascun collegio fa seguito, entro
la  data  del  12  maggio 2009, con l'inoltro, a mezzo postale, di un
unico  elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico, dei candidati
ammessi  a  sostenere  gli  esami  per  consentire  al  Ministero  di
provvedere   alla  loro  assegnazione  alle  commissioni.  I  collegi
provvedono  a  formare  i  detti  elenchi  previo  puntuale controllo
(articoli  71  e  72  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000)  delle  dichiarazioni  sostitutive rese dai candidati nelle
domande,  con  riferimento,  in  particolare,  sia all'iscrizione nel
registro  dei  praticanti  e  sia  al  possesso di uno dei requisiti,
asseverato  con  certificazione  contributiva,  di  cui al precedente
articolo  2.  Nel  predetto  elenco  vengono  indicati,  per  ciascun
candidato,  il  cognome,  il  nome,  il  luogo  e la data di nascita,
nonche'  il  requisito  di ammissione posseduto, di cui al precedente
articolo  2, da indicare con la lettera corrispondente (A o B o C o D
o E). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da  indicare  comunque)  ancora  in corso di maturazione deve essere
apposta  anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data  prevista  di  acquisizione  che  non  puo' essere posteriore al
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.
   3.  In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
presidente   del   collegio,   questi   deve   apporre   la  seguente
attestazione:
    «Il   Presidente  del  Collegio  provinciale  attesta,  ai  sensi
dell'articolo   6   del   regolamento   degli   esami  di  Stato  per
l'abilitazione   all'esercizio   della  libera  professione  (decreto
ministeriale  16  marzo 1993, n. 168), relativamente ai candidati, in
numero di ……, di cui all'elenco nominativo che precede:
     l'iscrizione  (ove  d'obbligo)  al  registro  dei  praticanti  e
l'avvenuto   compimento   del   biennio   di   pratica  o,  comunque,
l'assolvimento  (salva indicazione contraria relativa a candidati con
requisito  in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere
successiva,  analoga  attestazione)  delle condizioni stabilite (art.
10,  comma 2, legge n. 54/1991; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1,
2  e  3,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001),
asseverato con certificazione contributiva;
     di   aver  verificato  la  regolarita'  delle  relative  domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza;
     di  aver  compiuto  puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000) delle dichiarazioni
sostitutive  rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'».
   4.   Qualsiasi   variazione   al   predetto   elenco  deve  essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza.
   5.  Entro  la  data  del 6 ottobre 2009, i collegi provvedono alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici
ai  quali  sono  indirizzate,  o  ai  dirigenti  scolastici di quegli
istituti  indicati  dal  Ministero  in  caso  di diversa assegnazione
disposta  a  norma  del  precedente articolo 3, trattenendo ai propri
atti  una  fotocopia  della  domanda  di partecipazione agli esami di
ciascun    candidato.    Le   domande,   corredate   della   relativa
documentazione,  devono  essere  accompagnate  da altro originale del
medesimo  elenco  di  cui  sopra  gia'  trasmesso al Ministero. Detto
elenco  e'  integrato  con  apposita  nota  recante  indicazione:  di
eventuali    altre   variazioni   gia'   comunicate   al   Ministero;
dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati
con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive
dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2).
   6. Successivamente, il collegio avra' cura di far pervenire, entro
e  non  oltre  il  settimo  giorno  dall'inizio  delle prove d'esame,
soltanto   alla   commissione  esaminatrice  la  comunicazione  della
compiuta  o  mancata  acquisizione  dei requisiti di ammissione per i
restanti  candidati  con  la  dicitura  di  cui al precedente comma 2
(allegando  le  successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2).