Art. 9.

                           Prove di esame


   1.   I   candidati   debbono   presentarsi,   senza  altro  avviso
ministeriale  e  tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute
dal  collegio  (art.  3,  comma 4), alle rispettive sedi di esame nei
giorni  e  nell'ora  indicati, per lo svolgimento delle prove scritte
e/o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
   2.  Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche
ed  in  una  prova  orale.  Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nella tabella B allegata.
   3.  Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte  e/o  scritto-grafiche  viene indicato in calce al tema (art.
11, comma 1, regolamento).
   4.  Durante  le prove sono consentite soltanto la consultazione di
manuali  tecnici  e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti (art. 18 regolamento).
   5.  Non  sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che  risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove  scritte  e/o  scritto-grafiche  sono  esclusi  dalla  relativa
sessione di esami (art. 11, comma 7, regolamento).
   6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti
tempestivamente  alla  valutazione  discrezionale  e definitiva della
commissione  esaminatrice,  non  siano in grado di sostenere la prova
orale  nel  giorno  stabilito possono dalla commissione stessa essere
riconvocati in altra data (art. 11, comma 8, regolamento).