Art. 2. Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il presente provvedimento non e' soggetto a registrazione da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.7 comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168 e viene registrato nel Repertorio Generale Unico dell'Ateneo; una copia originale va conferita alla Direzione Amministrativa, un'altra copia originale va conservata da parte dell'ufficio che ha emanato il provvedimento. Il rettore: Tomasello