Art. 10. Obblighi dei dottorandi 1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno il corso di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate, secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti. 2. Il corso di dottorato si varra' dei corsi attivati presso il Centro post-laurea di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica e Sismologia dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia. Ogni corso completato con successo comportera' l'assegnazione di sei crediti. Verranno offerti almeno nove corsi per ciascun anno accademico. Tutti i corsi saranno impartiti in lingua inglese. 3. Potranno essere organizzati studi individuali per studente che dovranno concludersi con la presentazione di un elaborato scritto con carattere di rapporto scientifico o progettuale, approvato da almeno due membri del Collegio dei docenti, di cui uno con funzioni di relatore. Ogni studio individuale completato con successo comportera' l'assegnazione di dodici crediti. 4. Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e la ricerca svolta al Collegio dei docenti, il quale ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al direttore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione. 5. Il Collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando a compiere missioni in Italia ed all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione di risultati a consessi scientifici. 6. L'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia garantisce, nel periodo di frequenza del corso di dottorato, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso.