Art. 6.

                  Ammissione ai corsi di dottorato



   1. Il direttore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli
atti  concorsuali  ed  approva  la  graduatoria  generale  di  merito
unitamente  a  quella  dei  vincitori.  Sono  dichiarati  vincitori i
candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  merito sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
alla procedura di selezione.

   2.  I  candidati  sono  ammessi  ai  corsi  secondo l'ordine della
graduatoria  e  fino  alla  concorrenza  del numero dei posti messi a
concorso. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano
la  loro  accettazione  entro  quindici  giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al
corso  di  dottorato.  In  corrispondenza  di eventuali rinunce degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.