Art. 7.

                         Dipendente pubblico



   1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato,  a  domanda,  in  congedo  straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della  borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso
di  ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio,
o  di  rinuncia  a  questa,  l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione  degli  importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
Il   periodo   di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della
progressione   di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.