Art. 3. I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 29 maggio 2009 e alla seconda sessione non oltre il 26 ottobre 2009 presso la segreteria dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami. In ciascuna sessione non puo' essere sostenuto l'esame per l'esercizio di piu' di una delle professioni indicate nell'articolo l . Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 26 ottobre 2009 facendo riferimento alla documentazione gia' allegata alla precedente istanza. La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti: a) diploma di laurea specialistica o magistrale conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente in originale o in copia autentica o in copia notarile; b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti. I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'universita' il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra. Il candidato puo' presentare un certificato sostitutivo del titolo originale rilasciato dalla competente Universita'. La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico e' inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'universita' o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato. I candidati agli esami di Stato per medico veterinario devono produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per la prima e per la seconda sessione, un certificato rilasciato dall'universita' presso la quale hanno conseguito il titolo accademico attestante il compimento del tirocinio effettuato presso le strutture autorizzate dalle competenti universita'. Detta certificazione e' inserita nel fascicolo del candidato a cura dell'ufficio competente. I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, hanno effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami. In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonche' dei certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare. Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante. Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o il direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.