Art. 3.


   I  candidati  agli  esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione  alla  prima  sessione  non oltre il 29 maggio 2009 e alla
seconda  sessione  non  oltre il 26 ottobre 2009 presso la segreteria
dell'universita'  o  istituto  di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
   In  ciascuna  sessione  non  puo'  essere  sostenuto  l'esame  per
l'esercizio di piu' di una delle professioni indicate nell'articolo l
.
   Coloro  che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono  stati  assenti  alle  prove  possono  presentarsi  alla seconda
sessione  producendo  a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
del  26  ottobre  2009  facendo  riferimento alla documentazione gia'
allegata alla precedente istanza.
   La  domanda,  in  carta  semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
    a)  diploma  di  laurea  specialistica o magistrale conseguita in
base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95,
della  legge  15  maggio  1997, n. 127, e successive modificazioni, o
diploma  di  laurea  conseguita  secondo  l'ordinamento previgente in
originale o in copia autentica o in copia notarile;
    b)  ricevuta  dell'avvenuto  versamento della tassa di ammissione
agli  esami  nella  misura  di  € 49,58 fissata dall'articolo 2,
comma  3,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
   I   richiedenti   sono  inoltre  tenuti  a  versare  all'economato
dell'universita'  il  contributo  stabilito da ogni singolo ateneo ai
sensi  dell'articolo  5  della  legge  24  dicembre  1993, n. 537. La
relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
   Il candidato puo' presentare un certificato sostitutivo del titolo
originale rilasciato dalla competente Universita'.
   La  documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e'   inserita  nel  fascicolo  del  candidato  a  cura  degli  uffici
dell'universita'   o   dell'istituto   di   istruzione  universitaria
competente  per  coloro  i  quali  dichiarano  nella  domanda di aver
conseguito  il  predetto  titolo  accademico  nella  stessa  sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
   I  candidati  agli  esami  di  Stato per medico veterinario devono
produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per
la  prima  e  per  la  seconda  sessione,  un  certificato rilasciato
dall'universita'   presso   la   quale  hanno  conseguito  il  titolo
accademico  attestante  il compimento del tirocinio effettuato presso
le strutture autorizzate dalle competenti universita'.
   Detta  certificazione  e'  inserita  nel fascicolo del candidato a
cura dell'ufficio competente.
   I  laureati  in  chimica  e tecnologie farmaceutiche che intendono
sostenere  gli  esami  di  Stato  di abilitazione all'esercizio della
professione  di farmacista devono presentare un certificato dal quale
risulti  che,  dopo  il  conseguimento  del  titolo accademico, hanno
effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.
   I  candidati  che  al momento della presentazione della domanda di
ammissione  non  abbiano  completato  il tirocinio ma che comunque lo
completeranno  entro  la data di inizio degli esami devono dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica  professionale  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  degli
esami.
   In  luogo  dei  documenti  di  cui  alla  lettera  a)  nonche' dei
certificati  attestanti  il  compimento  del  tirocinio  previsti dal
presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria
responsabilita',  una  dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   I  candidati  che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini  sopraindicati,  sono  esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
   Le  domande  di  ammissione  agli esami si considerano prodotte in
tempo  utile  anche  se  spedite  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento  entro  il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
   Sono   altresi'  accolte  le  domande  di  ammissione  agli  esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o
il  direttore,  a  suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
nella  presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.