Art. 10.
Stipula del contratto individuale di lavoro e assunzione in servizio
   1.  L'assunzione del vincitore e la connessa stipula del contratto
individuale  di lavoro sono inderogabilmente condizionate al rispetto
delle  modalita'  e  delle  limitazioni  previste  dalla legislazione
vigente in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.
   2.  Il  vincitore  e' comunque obbligato a permanere nella sede di
prima  assegnazione, di cui all'art. 1 del presente bando, per cinque
anni.
   3.  Il  vincitore del presente concorso, quando ne ricorreranno le
condizioni  di  cui  al  comma  1,  sara'  invitato  a  mezzo lettera
raccomandata  con  avviso di ricevimento a sottoscrivere il contratto
individuale   di   lavoro   a   tempo   pieno   ed  indeterminato  e,
contestualmente,  sara'  invitato  a  presentare  o a far pervenire a
mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, entro il termine di
trenta  giorni,  che  decorrono dal giorno successivo a quello in cui
ricevera' il relativo invito, i seguenti documenti:
    a)   la  documentazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti
previsti  per  l'ammissione  alla  procedura  concorsuale  di  cui al
presente  bando  di concorso. Il vincitore potra' altresi' comprovare
il  possesso dei predetti requisiti producendo apposita dichiarazione
sostitutiva  di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   n.  445/2000  e  sottoscritta
dall'interessato.  La  dichiarazione sostitutiva di certificazione si
considerera'  prodotta in tempo utile anche se presentata o spedita a
mezzo  lettera  raccomandata,  con  avviso  di  ricevimento, entro il
termine  indicato  al comma 3. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'Ufficio  postale  accettante.  Nello  stesso  termine  di giorni
trenta  il  vincitore  sara'  invitato,  inoltre,  a presentare o far
pervenire   a   mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  la
dichiarazione  dell'insussistenza di situazioni di incompatibilita' e
cumulo  di  impieghi  di  cui  all'art. 53 del decreto legislativo n.
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
    b)  certificato  di idoneita' all'impiego rilasciato da un medico
militare in servizio permanente effettivo, ovvero da un medico legale
dell'Azienda  sanitaria  locale  competente  per territorio dal quale
risulti l'idoneita' fisica del lavoratore al servizio continuativo ed
incondizionato  all'impiego  di  cui  trattasi.  In caso di eventuale
imperfezione  fisica  il certificato medico dovra' farne menzione con
la  dichiarazione  che  essa  non  e'  tale  da menomare l'attitudine
all'impiego. Il predetto certificato dovra' essere rilasciato in data
non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento del relativo invito.
La  capacita'  lavorativa  dei  candidati  portatori  di  handicap e'
accertata  dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992,   n.  104.  L'amministrazione  ha,  comunque,  la  facolta'  di
sottoporre  a  visita  medica  di controllo i candidati vincitori del
concorso.
   4.  I vincitori cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea
dovranno    presentare    la    suddetta    documentazione   mediante
certificazioni  o  attestazioni rilasciate dalla competente autorita'
dello  Stato  estero,  corredati  di  traduzione  in  lingua italiana
autenticata  dall'autorita'  consolare  italiana  che  ne  attesta la
conformita'.
   5.  In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione
nei  termini  indicati,  fatta  salva  la possibilita' di una proroga
degli  stessi  a  richiesta  dell'interessato  nel caso di comprovato
impedimento,  non  si  potra'  dare  luogo alla stipula del contratto
individuale di lavoro.
   6. Con la stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore
sara'   assunto   in   prova   con   il  profilo  di  Funzionario  di
amministrazione   -   V   livello   -   e  gli  sara'  attribuito  il
corrispondente  trattamento  economico previsto dal vigente Contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro del comparto Istituzioni ed Enti di
ricerca e sperimentazione.
   7.  Il  periodo  di prova ha la durata e le modalita' previste dal
Contratto  Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istituzioni ed
Enti  di ricerca e sperimentazione vigente al momento dell'assunzione
e  non  puo'  essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del
compimento  del  periodo  di  prova  si tiene conto del solo servizio
effettivamente  prestato.  Decorsa la meta' del periodo di prova, nel
restante  periodo  ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in
qualsiasi  momento  senza  obbligo  di  preavviso  ne'  di indennita'
sostitutiva  del  preavviso.  Il  recesso  opera  dal  momento  della
comunicazione  alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve
essere motivato.
   8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
   9.   In  caso  di  mancata  assunzione  in  servizio  nel  termine
stabilito,  salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, il
vincitore decade dall'assunzione.