Art. 10. Stipula del contratto individuale di lavoro e assunzione in servizio 1. L'assunzione del vincitore e la connessa stipula del contratto individuale di lavoro sono inderogabilmente condizionate al rispetto delle modalita' e delle limitazioni previste dalla legislazione vigente in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. 2. Il vincitore e' comunque obbligato a permanere nella sede di prima assegnazione, di cui all'art. 1 del presente bando, per cinque anni. 3. Il vincitore del presente concorso, quando ne ricorreranno le condizioni di cui al comma 1, sara' invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e, contestualmente, sara' invitato a presentare o a far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ricevera' il relativo invito, i seguenti documenti: a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla procedura concorsuale di cui al presente bando di concorso. Il vincitore potra' altresi' comprovare il possesso dei predetti requisiti producendo apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e sottoscritta dall'interessato. La dichiarazione sostitutiva di certificazione si considerera' prodotta in tempo utile anche se presentata o spedita a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato al comma 3. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Nello stesso termine di giorni trenta il vincitore sara' invitato, inoltre, a presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la dichiarazione dell'insussistenza di situazioni di incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. b) certificato di idoneita' all'impiego rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero da un medico legale dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio dal quale risulti l'idoneita' fisica del lavoratore al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego di cui trattasi. In caso di eventuale imperfezione fisica il certificato medico dovra' farne menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine all'impiego. Il predetto certificato dovra' essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento del relativo invito. La capacita' lavorativa dei candidati portatori di handicap e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'amministrazione ha, comunque, la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso. 4. I vincitori cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea dovranno presentare la suddetta documentazione mediante certificazioni o attestazioni rilasciate dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita'. 5. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini indicati, fatta salva la possibilita' di una proroga degli stessi a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non si potra' dare luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro. 6. Con la stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore sara' assunto in prova con il profilo di Funzionario di amministrazione - V livello - e gli sara' attribuito il corrispondente trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione. 7. Il periodo di prova ha la durata e le modalita' previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione vigente al momento dell'assunzione e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorsa la meta' del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. 8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 9. In caso di mancata assunzione in servizio nel termine stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, il vincitore decade dall'assunzione.