Art. 13.
  Restituzione dei documenti e/o dei titoli pervenuti in originale
   1. I candidati potranno chiedere la restituzione dei documenti e/o
dei  titoli  che abbiano prodotto o inviato in originale solo dopo la
fine della presente procedura concorsuale ed, in ogni caso, non prima
che  siano  trascorsi  centoventi  giorni  decorrenti  dalla  data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie  speciale - «Concorsi ed esami» dell'avviso della pubblicazione
sul  sito dell'INRAN della graduatoria di merito, cosi' come previsto
dal precedente art. 8, comma 2.