Art. 13. Restituzione dei documenti e/o dei titoli pervenuti in originale 1. I candidati potranno chiedere la restituzione dei documenti e/o dei titoli che abbiano prodotto o inviato in originale solo dopo la fine della presente procedura concorsuale ed, in ogni caso, non prima che siano trascorsi centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» dell'avviso della pubblicazione sul sito dell'INRAN della graduatoria di merito, cosi' come previsto dal precedente art. 8, comma 2.