Art. 5.
                           Prove di esame
   1.  Le  prove  di  esame consistono in due prove scritte ed in una
prova  orale.  La  durata  di  ciascuna  delle  prove  scritte  sara'
stabilita dalla commissione esaminatrice.
   2.  La  prima  prova  scritta  consistera'  nella  redazione di un
elaborato di diritto amministrativo.
   La   seconda  prova  scritta  avra'  contenuto  teorico-pratico  e
consistera'  in  una  risposta  sintetica  a  specifici quesiti sulla
materia  di  cui  alla  prima  prova  scritta,  nonche' sugli aspetti
contrattuali  attinenti  il  trattamento  giuridico  ed economico del
personale.
   3.  Le  prove  scritte  saranno valutate in trentesimi. Conseguono
l'ammissione  al  colloquio  i  candidati  che  abbiano  riportato in
ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30.
   4.  La  prova  orale  consistera'  in  un  colloquio sulle materie
oggetto  delle  prove  scritte  ed,  inoltre, sulle seguenti materie:
ordinamento  ed  attribuzioni  dell'Istituto nazionale di ricerca per
gli  alimenti  e  la  nutrizione,  elementi  di base di informatica e
conoscenza delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
   5.  Nell'ambito  della  prova  orale sara' accertata la conoscenza
della lingua straniera.
   6.   Per   la   valutazione   della  prova  orale  la  commissione
esaminatrice  disporra',  per  ogni  candidato,  di  un punteggio non
superiore  a  punti  trenta. Il colloquio si intendera' superato se i
candidati riporteranno un punteggio non inferiore a 21/30.
   7. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovra' stabilire
i  criteri  e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da
attribuire   alle  singole  prove.  La  predetta  commissione,  prima
dell'inizio   di   ciascuna   sessione   della  prova  orale,  dovra'
determinare i quesiti da sottoporre ai singoli candidati per ciascuna
delle  materie  di  esame.  Tali  quesiti  saranno proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte.
   8.  Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale la
commissione  esaminatrice  formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio. Detto
elenco,   sottoscritto   dal   Presidente   e  dal  segretario  della
Commissione, e' affisso presso la sede ove si svolge la prova orale.
   9.  Il  punteggio  finale  delle  prove concorsuali e' determinato
dalla  somma  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte e del voto
riportato nella prova orale.
   10.  La votazione complessiva e' determinata sommando il punteggio
finale   di   cui  al  precedente  comma  al  voto  conseguito  nella
valutazione dei titoli di cui al successivo art. 7.