Art. 5. Prove di esame 1. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in una prova orale. La durata di ciascuna delle prove scritte sara' stabilita dalla commissione esaminatrice. 2. La prima prova scritta consistera' nella redazione di un elaborato di diritto amministrativo. La seconda prova scritta avra' contenuto teorico-pratico e consistera' in una risposta sintetica a specifici quesiti sulla materia di cui alla prima prova scritta, nonche' sugli aspetti contrattuali attinenti il trattamento giuridico ed economico del personale. 3. Le prove scritte saranno valutate in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30. 4. La prova orale consistera' in un colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte ed, inoltre, sulle seguenti materie: ordinamento ed attribuzioni dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, elementi di base di informatica e conoscenza delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 5. Nell'ambito della prova orale sara' accertata la conoscenza della lingua straniera. 6. Per la valutazione della prova orale la commissione esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti trenta. Il colloquio si intendera' superato se i candidati riporteranno un punteggio non inferiore a 21/30. 7. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovra' stabilire i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove. La predetta commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, dovra' determinare i quesiti da sottoporre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti saranno proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte. 8. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio. Detto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, e' affisso presso la sede ove si svolge la prova orale. 9. Il punteggio finale delle prove concorsuali e' determinato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e del voto riportato nella prova orale. 10. La votazione complessiva e' determinata sommando il punteggio finale di cui al precedente comma al voto conseguito nella valutazione dei titoli di cui al successivo art. 7.