Art. 6. Svolgimento delle prove di esame 1. Le prove scritte hanno luogo nei giorni, ora e locali indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» di uno dei martedi' o venerdi' dei mesi successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso. Tale comunicazione, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti, sara' effettuata almeno quindici giorni prima della data fissata. Pertanto, i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla prova scritta sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nel predetto avviso. I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta verranno considerati rinunciatari. Eventuali rinvii del calendario degli esami, che si dovessero rendere necessari per motivi organizzativi, saranno comunicati nella medesima Gazzetta Ufficiale. 2. I candidati non possono introdurre, nella sede delle prove scritte, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto i dizionari, nonche' i codici ed altri testi di legge non commentati. L'uso di telefoni cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con l'esterno comporta l'esclusione dalla prova. 3. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai singoli candidati, che abbiano conseguito l'ammissione alla predetta prova, almeno venti giorni prima della data in cui devono sostenerla a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Con il medesimo avviso sara' data comunicazione del voto riportato dall'interessato in ciascuna delle prove scritte e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. 4. La mancata partecipazione alle prove, per qualunque motivo, comporta automaticamente la rinuncia del candidato alla procedura concorsuale.