Art. 7.
                       Valutazione dei titoli
   1.  La  valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,
e'  effettuata  dalla  commissione  esaminatrice  dopo l'espletamento
delle  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla correzione dei
relativi elaborati.
   2.  Per  la  valutazione  dei  titoli  la Commissione esaminatrice
disporra'  nel  complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 10.
   3. Le categorie dei titoli valutabili ed il punteggio massimo agli
stessi attribuibile sono i seguenti:
    a) abilitazioni professionali: fino ad un massimo di 2 punti;
    b)  servizio  prestato  presso l'INRAN per almeno tre anni, anche
non  continuativi nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 in
virtu'  di  contratti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa
stipulati anteriormente a tale data: fino ad un massimo di 7 punti;
    c)  diplomi  di  specializzazione,  attestati di merito, corsi di
formazione, master, borse di studio: fino ad un massimo di 1 punto.