Art. 7. Valutazione dei titoli 1. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dalla commissione esaminatrice dopo l'espletamento delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 2. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 10. 3. Le categorie dei titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile sono i seguenti: a) abilitazioni professionali: fino ad un massimo di 2 punti; b) servizio prestato presso l'INRAN per almeno tre anni, anche non continuativi nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 in virtu' di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data: fino ad un massimo di 7 punti; c) diplomi di specializzazione, attestati di merito, corsi di formazione, master, borse di studio: fino ad un massimo di 1 punto.