Art. 8. Approvazione della graduatoria 1. La graduatoria di merito dei candidati e' formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli, secondo il computo di cui all'art. 5, commi 9 e 10, del presente bando, con l'osservanza, a parita' di merito ovvero a parita' di merito e di titoli, delle preferenze previste dal successivo art. 9. Sara' dichiarato vincitore il candidato collocatosi al primo posto nella graduatoria di merito. 2. La graduatoria di merito e' approvata con atto del Presidente dell'INRAN previo accertamento della regolarita' della procedura concorsuale. La graduatoria di merito e' pubblicata sul sito dell'Istituto. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami». 3. Qualora il vincitore, chiamato dall'INRAN a prendere servizio, dichiari di voler rinunciare all'instaurazione del rapporto di lavoro con l'Istituto ovvero qualora, per qualsiasi altra causa, non sia possibile addivenire alla stipula con il vincitore del relativo contratto individuale di lavoro, l'INRAN potra' procedere all'assunzione di cui al presente bando seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, l'INRAN si riserva, altresi', la possibilita' di un eventuale utilizzo successivo della graduatoria, entro il termine di validita' della stessa, come fissato dalle disposizioni vigenti in materia, per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, sulla base delle priorita' stabilite dal proprio piano di fabbisogno di personale.