Art. 8.
                   Approvazione della graduatoria
   1.  La  graduatoria  di  merito dei candidati e' formulata secondo
l'ordine  decrescente  del punteggio complessivo riportato da ciascun
candidato nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli, secondo
il  computo  di cui all'art. 5, commi 9 e 10, del presente bando, con
l'osservanza,  a  parita'  di  merito ovvero a parita' di merito e di
titoli,  delle  preferenze  previste  dal  successivo  art.  9. Sara'
dichiarato  vincitore  il  candidato collocatosi al primo posto nella
graduatoria di merito.
   2.  La  graduatoria di merito e' approvata con atto del Presidente
dell'INRAN  previo  accertamento  della  regolarita'  della procedura
concorsuale.   La  graduatoria  di  merito  e'  pubblicata  sul  sito
dell'Istituto.  Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale - «Concorsi ed esami».
   3.  Qualora il vincitore, chiamato dall'INRAN a prendere servizio,
dichiari di voler rinunciare all'instaurazione del rapporto di lavoro
con  l'Istituto  ovvero  qualora,  per qualsiasi altra causa, non sia
possibile  addivenire  alla  stipula  con  il  vincitore del relativo
contratto   individuale   di   lavoro,   l'INRAN   potra'   procedere
all'assunzione  di  cui  al  presente  bando  seguendo l'ordine della
graduatoria di merito.
   4.  Fermo  restando quanto previsto al precedente comma 3, l'INRAN
si  riserva,  altresi',  la  possibilita'  di  un  eventuale utilizzo
successivo  della  graduatoria,  entro  il termine di validita' della
stessa,  come  fissato  dalle  disposizioni  vigenti  in materia, per
ulteriori   assunzioni   a  tempo  indeterminato,  sulla  base  delle
priorita' stabilite dal proprio piano di fabbisogno di personale.