Art. 9. Titoli di preferenza a parita' di merito 1. I candidati che abbiano superato anche la prova orale devono far pervenire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza a parita' di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 2. I suddetti titoli saranno valutati esclusivamente se gia' dichiarati nella domanda di ammissione al concorso e purche' risulti dai medesimi il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. 3. Tali documenti possono essere sostituiti, nei casi previsti dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da dichiarazione sostitutiva di certificazione (secondo lo schema di cui all'allegato B) o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore (secondo lo schema di cui all'allegato C). 4. Le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza a parita' di merito sono quelle indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94. 5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'.