Art. 9.
              Titoli di preferenza a parita' di merito
   1.  I  candidati  che abbiano superato anche la prova orale devono
far  pervenire,  mediante  raccomandata  con  avviso  di ricevimento,
all'Istituto  nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione -
entro  il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo  a  quello  in  cui  hanno  sostenuto  la  prova  orale, i
documenti  in  carta  semplice  attestanti  il  possesso di eventuali
titoli  di  preferenza  a  parita' di merito previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94. A tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
   2.  I  suddetti  titoli  saranno  valutati  esclusivamente se gia'
dichiarati  nella domanda di ammissione al concorso e purche' risulti
dai  medesimi  il  possesso  del  requisito alla data di scadenza del
termine  utile  per  la presentazione della domanda di partecipazione
alla procedura concorsuale.
   3.  Tali  documenti  possono  essere sostituiti, nei casi previsti
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000,  da dichiarazione sostitutiva di certificazione (secondo lo
schema  di cui all'allegato B) o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta'  sottoscritta  e presentata unitamente a copia fotostatica
non  autenticata  di  un  documento  di  identita' del sottoscrittore
(secondo lo schema di cui all'allegato C).
   4.  Le  categorie  di  cittadini  che hanno diritto a preferenza a
parita'  di  merito  sono quelle indicate nell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/94.
   5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
    b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
    c) dalla minore eta'.