Art. 11. Costituzione e durata del rapporto di lavoro Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato avra' durata di un anno. Tale contratto potra' essere prorogato di anno in anno fino ad un massimo di cinque anni, qualora permangano le esigenze per lo svolgimento delle attivita' per le quali e' bandita la selezione. Al dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato si applica il trattamento economico iniziale previsto per il personale assunto a tempo indeterminato appartenente al VI livello professionale, profilo di Collaboratore tecnico Enti di ricerca. Il vincitore della selezione che, salvo comprovato impedimento, non assume servizio entro il termine stabilito decade dal diritto alla costituzione del rapporto di lavoro.