Art. 11.

            Costituzione e durata del rapporto di lavoro


   Il  contratto  individuale  di  lavoro  a  tempo determinato avra'
durata di un anno.
   Tale  contratto potra' essere prorogato di anno in anno fino ad un
massimo  di  cinque  anni,  qualora  permangano  le  esigenze  per lo
svolgimento delle attivita' per le quali e' bandita la selezione.
   Al  dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato
si   applica  il  trattamento  economico  iniziale  previsto  per  il
personale  assunto  a  tempo indeterminato appartenente al VI livello
professionale, profilo di Collaboratore tecnico Enti di ricerca.
   Il  vincitore  della  selezione che, salvo comprovato impedimento,
non  assume  servizio  entro  il termine stabilito decade dal diritto
alla costituzione del rapporto di lavoro.