Art. 9.

                         Titoli e colloquio


   La  Commissione  adotta  preliminarmente  i criteri di valutazione
prima  di  aver  preso  visione  della  documentazione presentata dai
candidati.
   Per  la  valutazione  dei  titoli  e del colloquio, la Commissione
esaminatrice dispone complessivamente di punti 90, cosi' ripartiti:
    a) titoli punti 30;
    b) colloquio punti 60.
   Al  colloquio  sono  ammessi  i  candidati  che  abbiano riportato
nell'esame dei titoli un punteggio non inferiore a 21/30.
   I  candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento.
   Il   colloquio,  atto  a  verificare  il  possesso  dei  requisiti
professionali  richiesti  in  relazione  alle posizioni da ricoprire,
vertera'   sulle   attivita'  e/o  esperienze  professionali  di  cui
all'articolo 2, punto b) nonche' sulle conoscenze di cui all'articolo
2, punto c) e punto d).
   Per i candidati non di madrelingua italiana, il colloquio tendera'
anche all'accertamento della conoscenza della lingua italiana.
   Per  il  superamento del colloquio il candidato dovra' ottenere un
punteggio  non inferiore a 42/60 ed un giudizio almeno sufficiente in
ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica; per i
candidati  non  di  madrelingua  italiana  anche  un  giudizio almeno
sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua italiana.
   Al  termine  della  seduta  relativa  al  colloquio la Commissione
redige  l'elenco  dei  candidati con l'indicazione della votazione da
ciascuno  riportata  in tale prova che, sottoscritto dal Presidente e
dal  Segretario  della  Commissione,  e'  affisso nel medesimo giorno
all'albo della sede di esame.