Art. 9. Titoli e colloquio La Commissione adotta preliminarmente i criteri di valutazione prima di aver preso visione della documentazione presentata dai candidati. Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di punti 90, cosi' ripartiti: a) titoli punti 30; b) colloquio punti 60. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nell'esame dei titoli un punteggio non inferiore a 21/30. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. Il colloquio, atto a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alle posizioni da ricoprire, vertera' sulle attivita' e/o esperienze professionali di cui all'articolo 2, punto b) nonche' sulle conoscenze di cui all'articolo 2, punto c) e punto d). Per i candidati non di madrelingua italiana, il colloquio tendera' anche all'accertamento della conoscenza della lingua italiana. Per il superamento del colloquio il candidato dovra' ottenere un punteggio non inferiore a 42/60 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica; per i candidati non di madrelingua italiana anche un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua italiana. Al termine della seduta relativa al colloquio la Commissione redige l'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.