Art. 6. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova una votazione di almeno 21/30. L'Amministrazione effettuera' la relativa comunicazione almeno 20 giorni prima della data in cui i candidati dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle prove pratiche. Il colloquio s'intendera' superato se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno 21/30.