Art. 6.
   Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati  che abbiano
riportato in ciascuna prova una votazione di almeno 21/30.
   L'Amministrazione  effettuera' la relativa comunicazione almeno 20
giorni  prima  della  data  in  cui i candidati dovranno sostenere la
prova stessa.
   Ai  medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato
nelle prove pratiche.
   Il  colloquio s'intendera' superato se il candidato avra' ottenuto
una votazione di almeno 21/30.