Art. 7.
                     Documenti di riconoscimento
   Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
    a) tessera postale;
    b) porto d'armi;
    c) patente automobilistica o nautica;
    d) passaporto;
    e) carta d'identita';
    f)  tessera  di  riconoscimento  rilasciata dalle Amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti;
    g) libretto di pensione.