Art. 16.
                        Tutela della privacy
   1.  L'amministrazione  universitaria, in attuazione della legge 30
giugno 2003, n.196 e successive integrazioni e modificazioni, recante
disposizioni  sulla  tutela  delle  persone  e  di altri soggetti, si
impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per
fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.