Art. 3. Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale. 2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda deve essere presentata, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1, presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza. 3. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio. 4. I militari in servizio impiegati all'estero, dalla data di pubblicazione del presente bando fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande, possono presentare, entro il termine di cui al comma 1, la domanda di partecipazione al Reparto/Ente di appartenenza, che provvede a trasmetterla immediatamente al Centro di Reclutamento, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi, quale data di presentazione, fa fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del Reparto/Ente ricevente. 5. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1) e disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonche' sul sito internetwww.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi. 6. Le domande di partecipazione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite non a mezzo raccomandata sono accettate soltanto se pervenute al competente reparto entro il suindicato termine. 7. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei termini indicati, non pervengono entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale, sono archiviate. Nelle more, i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. 8. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte all'articolo 4, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di 5 giorni dal momento della restituzione dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza. 9. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente archiviate. 10. AlIe incombenze di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 provvede il Comando Provinciale competente (Comando Regionale, per i residenti in Valle d'Aosta), ovvero il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero. 11. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Comandante Interregionale della Guardia di finanza dal quale dipende il Reparto che ha disposto l'archiviazione ovvero al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, qualora l'archiviazione e' stata disposta dal Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.