Art. 3.

                      Domanda di partecipazione


   1.  La  domanda  di  partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando  Provinciale  della  Guardia  di  finanza  del  capoluogo  di
provincia  nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione del presente bando
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  4ª  serie
speciale.
   2.  Per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta,  la domanda deve essere
presentata,  entro  il  termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
   3.  I  cittadini  italiani  residenti all'estero devono inviare la
domanda  di  partecipazione  direttamente  al  Centro di Reclutamento
della  Guardia  di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34,
00181 Roma/Appio.
   4.  I  militari  in  servizio  impiegati all'estero, dalla data di
pubblicazione  del  presente  bando fino alla scadenza del termine di
presentazione  delle domande, possono presentare, entro il termine di
cui  al  comma  1,  la  domanda  di partecipazione al Reparto/Ente di
appartenenza, che provvede a trasmetterla immediatamente al Centro di
Reclutamento, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
In  detti  casi,  quale  data  di  presentazione,  fa fede la data di
assunzione  a  protocollo  della  domanda  da  parte del Reparto/Ente
ricevente.
   5.  La  domanda  deve  essere  redatta  esclusivamente su apposito
modello,  riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1)
e  disponibile  presso  tutti  i  reparti  del Corpo nonche' sul sito
internetwww.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
   6.  Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  si  considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso  di  ricevimento,  entro  il  termine di cui al comma 1. A tal
fine,  fa  fede  il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le
domande  spedite  non a mezzo raccomandata sono accettate soltanto se
pervenute al competente reparto entro il suindicato termine.
   7. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini  indicati,  non  pervengono  entro 60 giorni decorrenti dalla
data  di  pubblicazione  del  presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale, sono archiviate. Nelle
more,   i   candidati   sono   ammessi  con  riserva  alla  procedura
concorsuale.
   8.  Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma   formalmente   irregolari   ovvero  incomplete  di  talune  delle
dichiarazioni   prescritte   all'articolo  4,  sono  restituite  agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
con   le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il  termine
perentorio  di  5 giorni dal momento della restituzione dell'istanza.
L'impossibilita',  per  qualsiasi  motivo,  di rispettare il predetto
termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
   9.   Le   domande  non  sottoscritte  sono,  invece,  direttamente
archiviate.
   10.  AlIe  incombenze  di  cui  ai  commi  6, 7, 8 e 9 provvede il
Comando Provinciale competente (Comando Regionale, per i residenti in
Valle  d'Aosta),  ovvero  il  Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, per i residenti all'estero.
   11.  I  provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente  articolo,  sono  notificati  agli  interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
    a)  gerarchico,  al  Comandante  Interregionale  della Guardia di
finanza  dal quale dipende il Reparto che ha disposto l'archiviazione
ovvero  al  Generale  Ispettore  per gli Istituti di Istruzione della
Guardia  di  finanza,  qualora  l'archiviazione e' stata disposta dal
Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
entro  30  giorni  dalla  data di notifica, ai sensi dell'articolo 2,
primo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
    b)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data  di  notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6
dicembre  1971,  n.  1034,  e  dell'art.  63,  comma  4,  del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.