Art. 3. Presentazione delle domande di ammissione Le domande di ammissione alla selezione pubblica devono essere redatte su carta semplice, secondo il fac-simile del modulo di cui all'Allegato 1 al presente avviso. Copia del modulo puo' essere estratta dal sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (http://www.autorita.energia.it). Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, Direzione Personale, Amministrazione e Finanza, Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano, devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentate presso il Protocollo dell'Autorita' in Milano, piazza Cavour n. 5, entro il termine sopra indicato. Della data di presentazione fara' fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante ovvero quello apposto dal personale addetto al Protocollo dell'Autorita'. Sulla busta contenente la domanda di ammissione alla selezione deve essere riportato il codice identificativo del profilo in relazione alla quale si chiede di partecipare: «Profilo F…..-TD…..». Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'esclusione dalla selezione. Nella domanda i candidati, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/2000 per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, devono dichiarare: 1) profilo per il quale si concorre; 2) nome e cognome; 3) luogo e la data di nascita; 4) residenza; 5) indirizzo completo cui l'Autorita' puo' indirizzare le comunicazioni relative alla selezione ed almeno un numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Direzione Personale, Amministrazione e Finanza dell'Autorita' le eventuali variazioni del proprio recapito; 6) possesso della cittadinanza nei termini di cui all'articolo 2; 7) godimento dei diritti politici; 8) di essere fisicamente idonei all'impiego; 9) posizione nei riguardi degli obblighi militari; 10) se abbiano riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna ed il titolo del reato; 11) se abbiano a carico procedimenti penali pendenti, indicando, in caso affermativo, gli estremi del procedimento ed il titolo del reato; 12) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero stati licenziati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' o, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili a proprio inadempimento; 13) possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione, corredato della dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorita' in caso di conseguimento all'estero, specificando, a pena di esclusione dalla valutazione dei requisiti di ammissione descritti in modo non circostanziato: data completa (giorno/mese/anno) di conseguimento; denominazione dell'istituto che lo ha rilasciato; 14) possesso del requisito di ammissione relativo alle esperienze valutabili ai fini di quanto previsto nell'articolo 2, lettera c) specificando, a pena di esclusione dalla valutazione dei requisiti di ammissione descritti in modo non circostanziato: data completa (giorno/mese/anno) di inizio e termine di ogni esperienza lavorativa, di studio o ricerca; denominazione dei soggetti pubblici o privati presso i quali e' stata maturata l'esperienza lavorativa, di studio o ricerca; 15) di essere consapevoli che le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta', rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsita' in atti e dichiarazione mendace, si incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. La domanda di ammissione alla selezione deve essere, a pena di esclusione, firmata in calce in originale dal candidato; la firma non richiede l'autenticazione ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. n. 445/2000. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla selezione, copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identita'; l'omissione della copia fotostatica del documento di identita' comporta l'invalidita' delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' e, conseguentemente, la carenza dei requisiti attestati dal candidato con tali dichiarazioni. Alla domanda puo' essere allegato il proprio curriculum vitae, con l'avvertenza che, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, non si tiene conto delle indicazioni contenute nei curricula vitae ove discordanti con quelle contenute nella domanda di ammissione. Si precisa che, nel caso di data incompleta (omessa indicazione del giorno o mese), i requisiti di cui ai punti 13) e 14) sono valutati secondo quanto di seguito riportato: data iniziale di un'esperienza o data di conseguimento di un titolo: ultimo giorno del mese o dell'anno indicato (nel caso, rispettivamente, di omissione del giorno o del mese); data finale: primo giorno del mese o anno indicato (nel caso, rispettivamente, di omissione del giorno del mese). Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, devono allegare alla domanda di partecipazione alla selezione la certificazione attestante tale condizione e specificare gli ausili e/o i tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove selettive in relazione allo specifico handicap posseduto. Il riconoscimento della condizione di portatore di handicap ai sensi del citato articolo 3 e' attestato mediante idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente, da presentare in originale ovvero per copia conforme secondo le modalita' di cui al D.P.R. n. 445/2000. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. L'Autorita' non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni che sia da imputare ad inesatte indicazioni del recapito indicato sulla domanda da parte dei candidati oppure ad omessa o tardiva segnalazione di variazioni del recapito stesso, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.