Art. 2.


   Dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto  decorre  il termine di trenta giorni per la presentazione al
rettore,  da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento
della  commissione,  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione dei
commissari.
   Il  provvedimento  non  e' soggetto a registrazione da parte della
Corte  dei conti, ai sensi dell'art. 7 comma 10, della legge 9 maggio
1989,  n.  168  e  viene  registrato  nel  repertorio  generale unico
dell'Ateneo;   una   copia  originale  va  conferita  alla  direzione
amministrativa,  un'altra  copia  originale  va  conservata  da parte
dell'ufficio che ha emanato il provvedimento.

                                                Il rettore: Tomasello