Art. 5.
                        Punteggi attribuibili
   I  punteggi  massimi attribuibili dalla Commissione selezionatrice
per  le  singole  prove  saranno decisi in sede di prima convocazione
della  stessa  e saranno inclusi nel Regolamento delle prove d'esame,
che  la  stessa  Commissione  provvedera'  a  redigere  e  che  sara'
pubblicato sul sito http://www.campus.ice.gov.it/.
   Ai  candidati  che presenteranno come seconda lingua il cinese, il
giapponese,  l'arabo  o  il  russo  verra'  attribuito  un  punteggio
aggiuntivo.
   La  Commissione si riserva altresi' di fissare un punteggio minimo
per  la prova psicoattitudinale e per le prove obbligatorie di lingua
che, ove non raggiunto, determina la non idoneita' del candidato.
   Il  punteggio potra' essere espresso anche in frazione decimale di
punto.
   I  risultati  degli  esami  completi  di scritto ed orale verranno
affissi  quotidianamente  per  ogni  giorno  di esame. La graduatoria
finale  per  l'ammissione  al  Master,  espressa su un massimo di 100
punti,  verra' formulata dalla Commissione selezionatrice, sulla base
del  punteggio  ottenuto  dai singoli candidati, e affissa al termine
dell'ultima giornata di esame.
   A parita' di punteggio, sara' data la precedenza ai candidati piu'
giovani.
   In  caso di rinuncia di uno o piu' vincitori l'Istituto si riserva
la  facolta'  di  ammettere al corso altri candidati idonei, seguendo
l'ordine  della  relativa  graduatoria finale e comunque non oltre 30
giorni lavorativi dall'inizio delle lezioni.