Art. 3.


   La  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  redatta  in  carta
semplice  e  senza  autocertificazione di firma utilizzando il modulo
allegato   (allegato   A),   deve  essere  indirizzata  e  presentata
direttamente  o  inoltrata  a  mezzo  di  raccomandata  con avviso di
ricevimento,  con esclusione di qualsiasi altro mezzo, all'Ordine dei
Farmacisti  della  Provincia  di  Bologna,  Via Garibaldi 3, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione di
un  estratto  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
   Si considera pervenuta in tempo utile la domanda inoltrata a mezzo
raccomandata  con  ricevuta di ritorno e a tal fine fa fede il timbro
postale  accettante.  Il  ritardo  nella presentazione delle domande,
quale  ne  sia  la  causa,  anche  se  non  imputabile  al candidato,
determina l'inammissibilita' di quest'ultimo al concorso.
   Sulla  busta dovra' essere apposta la dicitura: «Concorso pubblico
per la copertura di un posto di Operatore di Amministrazione, a tempo
parziale, per l'ufficio Segreteria dell'Ordine».
   Il  candidato  portatore  di  handicap  dovra'  specificare  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso,  l'ausilio  necessario  in
relazione  al  proprio  handicap  ed  anche l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992 n.
104.
   Non  si  terra'  conto  delle domande che non conterranno tutte le
indicazioni  nel  precedente art. 2 e riportate nello schema allegato
al bando.
   Ai   sensi   dell'art.   4,  del  DPR  n.  487/1994  e  successive
modificazioni  l'Ordine non assume responsabilita' per la dispersione
di  comunicazioni  causata  da  inesatte  indicazioni del recapito da
parte  del  concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento  di  indirizzo  indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque  imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
   L'esclusione  dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e'
disposta   in   qualsiasi  momento  con  provvedimento  motivato  del
Presidente della Commissione.