Art. 5.


   La  graduatoria  approvata  rimane  efficace  per  un  termine  di
diciotto  mesi  dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica e sara' utilizzata per eventuali coperture di posti
per  i  quali  il concorso e' stato bandito e che successivamente, ed
entro  il  termine  del  periodo  di  validita',  dovessero  rendersi
disponibili   con  esclusione  di  quelli  istituiti  successivamente
all'indicazione del bando stesso.