Art. 5. La graduatoria approvata rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sara' utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente, ed entro il termine del periodo di validita', dovessero rendersi disponibili con esclusione di quelli istituiti successivamente all'indicazione del bando stesso.