Art. 2.


   1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale.
   2)  Le  prove  scritte  sono  tre.  Esse  vengono  svolte sui temi
formulati dal Ministero della Giustizia ed hanno per oggetto:
    a)  la  redazione  di  un  parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice civile;
    b)  la  redazione  di  un  parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice penale;
    c)  la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto,
in  materia  scelta  dal candidato tra il diritto privato, il diritto
penale ed il diritto amministrativo.
   3) Le prove orali consistono:
    a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove
scritte,  di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno
una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra
le   seguenti:   diritto   costituzionale,  diritto  civile,  diritto
commerciale,    diritto   del   lavoro,   diritto   penale,   diritto
amministrativo,   diritto  tributario,  diritto  processuale  civile,
diritto  processuale  penale, diritto internazionale privato, diritto
ecclesiastico e diritto comunitario;
    b)  nella  dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell'avvocato.