Art. 4.


   1)  La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta
su  carta  da  bollo,  dovra' essere presentata, entro il 10 novembre
2009,  alla  Corte  di Appello indicata dall'art. 9, comma 3, decreto
del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.
   2)  Si  considerano  prodotte  in tempo utile le domande spedite a
mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui
al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
   3) Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie scelte
tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lettera a).
   4)  Le  domande  stesse  dovranno  essere  corredate  dai seguenti
documenti soggetti all'imposta di bollo (euro 14,62):
    a)   diploma  originale  di  laurea  in  giurisprudenza  o  copia
autentica  dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla
competente  autorita'  scolastica attestante l'avvenuto conseguimento
della laurea;
    b)  certificato  di compimento della pratica prescritta, ai sensi
del  combinato  disposto  dell'art.  10  del regio decreto 22 gennaio
1934,  n.  37  e  degli  articoli  9 del decreto del Presidente della
Repubblica  10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dall'art. 1 legge
18  luglio  2003,  n.  180  e  11  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;
   Dovra'  essere  altresi'  allegata la ricevuta della tassa di euro
12,91   (dodici/novantuno)   per   l'ammissione  agli  esami  versata
direttamente  ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o
ad  una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per
tributo,  la  voce  729/T.  Allo  scopo  si  precisa  che per «Codice
Ufficio»  si  intende  quello  dell'Ufficio delle Entrate relativo al
domicilio fiscale del candidato.
   5)  I  candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 46
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445
(autocertificazione)    limitatamente    alla    certificazione   del
conseguimento della laurea in giurisprudenza.
   6)  I  candidati  hanno  facolta' di produrre dopo la scadenza del
termine  stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i
venti  giorni  (25  novembre  2009)  precedenti  a quello fissato per
l'inizio  delle  prove scritte, il certificato di cui al n. 4 lettera
b) del presente articolo.
   Il termine perentorio di cui sopra sara' da considerarsi osservato
solo  se  il  certificato  perverra'  - e non sara' meramente spedito
- alle  Corti  di  Appello  entro  il  termine  stesso,  al  fine  di
consentire   alle   commissioni  il  rispetto  del  termine  previsto
dall'art. 17 regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
   7)  Coloro  che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 18,
comma   secondo,  del  R.D.L.  27  novembre  1933,  n.  1578  debbono
presentare,  in  luogo  del  documento  di cui al n. 4 lettera b) del
presente articolo un certificato dell'Amministrazione presso la quale
hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
   8)  Per  coloro  che  abbiano  ricoperto la carica di vice pretori
onorari,  per  i  vice procuratori onorari e per i giudici onorari di
tribunale,  nel certificato saranno indicati le sentenze pronunciate,
le istruttorie e gli altri affari trattati.