Art. 6.


   1)  Ciascuno  dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti
di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale
e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.
   2)   Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito,  nelle  tre  prove  scritte,  un punteggio complessivo di
almeno  90  punti  e  con  un  punteggio non inferiore a 30 punti per
almeno due prove.
   3)  Sono  considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio
complessivo  per  le  prove  orali  non  inferiore  a 180 punti ed un
punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.