Art. 7.


   1) I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda
l'ausilio  necessario  in  relazione all'handicap nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi.
   2)  Per  i  predetti  candidati  la  commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.