Art. 12.

                           Borse di studio


   1.  Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito
nelle  rispettive  graduatorie  di merito formulate dalle commissioni
esaminatrici.
   2.  Il  numero  delle borse di studio potra' subire un incremento,
qualora,  prima  dell'immatricolazione  vengano  attivati nuovi posti
aggiuntivi  finanziati  da  enti  esterni.  Analogamente il numero di
posti  a  esonero  e il numero di posti a contributo potra' subire un
incremento su indicazione del Coordinatore del corso di dottorato.
   3.  L'eventuale  incremento  delle  borse  di studio e dei posti a
esonero  e  a  contributo  verra'  riportato  sui  bandi  di concorso
pubblicati in rete o distribuiti presso la Segreteria della Scuola di
dottorato.
   4.  In  presenza di una o piu' borse di studio con tema di ricerca
vincolato,  o  finanziata  da  enti  esterni  la  attribuzione  delle
predette  borse  di studio e di quelle dell'ateneo ai vincitori viene
definita  dalla commissione esaminatrice (per esempio: la commissione
puo'  assegnare,  in  presenza  di  due borse complessive, di cui una
dell'ateneo  e  una  di  un ente esterno, al primo in graduatoria una
borsa finanziata da ente esterno e al secondo una borsa dell'ateneo).
All'assegnazione  delle  borse  predette  puo'  procedersi  anche con
procedura   separata  dalla  procedura  ordinaria  di  ammissione  al
dottorato.
   5.  La  borsa  di studio viene erogata esclusivamente a coloro che
non  possiedono  un  reddito  annuo  superiore  all'importo di €
13.000 lordi. La perdita del diritto alla borsa di studio decorre dal
giorno del superamento del limite di reddito. L'importo annuale della
borsa  di  studio  e' di € 13.638,47, comprensivo del contributo
previdenziale   I.N.P.S.  a  gestione  separata  salvo  modificazioni
disposte dal MIUR. L'utilizzazione degli importi resisi disponibili a
seguito  di perdita del diritto al godimento della borsa od a seguito
di rinunzia al dottorato od espulsione dallo stesso e' deliberata dal
collegio dei docenti.
   6.  L'importo  della  borsa  di  studio e' aumentato per eventuali
periodi  di  soggiorno all'estero nella misura del 50% per un periodo
massimo  pari  alla  meta'  della  durata  del  Corso di dottorato di
ricerca.  Il  pagamento  della borsa viene effettuato in rate mensili
posticipate.  Chi  abbia  avuto  una  borsa di studio per un corso di
dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.