Art. 14.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi


   1.  I  dottorandi  hanno  l'obbligo  di  frequentare  i  Corsi  di
dottorato  e di compiere attivita' di studio e di ricerca nell'ambito
delle   strutture   indicate   dal   Collegio  dei  docenti  e/o  dal
coordinatore.  Il  coordinatore puo' disporre l'esclusione dal corso,
con  l'eventuale  decadenza  dalla borsa di studio dei dottorandi che
sospendano  l'attivita'  di  ricerca,  di studio o la frequenza delle
lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni.
   2.  Il  Collegio  dei docenti puo', inoltre, escludere dal corso i
dottorandi, previa verifica dei risultati conseguiti.
   3. I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca, per un
periodo  non  superiore  a un anno per maternita', servizio militare,
frequenza  di  scuole  di  specializzazione  e  grave  e  documentata
malattia.
   4.  I  vincitori  dei concorsi di dottorato hanno l'obbligo, entro
quindici   giorni   dalla  compilazione  on  line  della  domanda  di
iscrizione  di concordare con il coordinatore l'attivita' di studio e
di ricerca e l'inizio dell'attivita' pena l'esclusione dal corso.
   5.  Ai  sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come
modificato  dall'art.  52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n.
448 il pubblico dipendente ammesso a Corsi di dottorato di ricerca e'
collocato  a  domanda  in  congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni per il periodo di durata del Corso ed usufruisce della
borsa  di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo   straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione  di
carriera,  del  trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di
ammissione  a  Corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di  rinunzia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca  il  rapporto  di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per  volonta'  del  dipendente  nei  due anni successivi e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti.
   6.  Ai  sensi dell'art. 4 u.c. della legge 3 luglio 1998, n. 210 i
dottorandi   possono  esercitare  una  limitata  attivita'  didattica
sussidiaria  o  integrativa,  che non deve in ogni caso compromettere
l'attivita'  di  formazione alla ricerca. La collaborazione didattica
e' facoltativa, senza oneri per l'Ateneo e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'. I vincitori di concorso
che svolgano la loro attivita' presso cliniche universitarie potranno
essere  impiegati,  a  domanda,  nell'attivita' assistenziale. In tal
caso sara' richiesto l'obbligo di una copertura assicurativa contro i
rischi professionali.